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Blocco Traffico Veicoli Inquinanti PDF Stampa E-mail

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La Regione Lombardia ha stabilito il blocco dei veicoli inquinanti dal 15 ottobre  al 15 aprile 2008 

 

Con deliberazione n.VIII/7635 dell'11/7/2008 la Regione Lombardia ha approvato le "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all' utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall' articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell' articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006 n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell' inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell' articolo 11, L.R, 24/06".

L' Allegato 1 alla deliberazione prevede in particolare l' applicazione dei provvedimenti alla Zona A1 del territorio regionale (tra cui SETTIMO MILANESE), individuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5290 del 2/8/2007 e, per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009, il fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle ore 19.30 con le seguenti modalità:

Dal 15 ottobre 2008 per i seguenti veicoli:

  • autoveicoli ad accensione comandata ( benzina ), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
  • autoveicoli ad accensione spontanea ( diesel ) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE, e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1"e "Euro 1" diesel);
  • motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1 a due tempi").

Dal 15 ottobre 2009 a:

  • veicoli detti "Euro 2" diesel;
  • " pre-Euro 1" ed "Euro 1" diesel per trasporti specifici e per uso speciale previsti dall' art. 54, comma 1, lettere f) e g) del D.L.gs 285/1992, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle D.G.R. n. 4924 del 15 Giugno 2007 e n. n. 6418 del 27/12/2007.

Dal 15 ottobre 2010 per i veicoli classificati "Euro 2" diesel per trasporti specifici e per uso speciale previsti dal citato art. 54 del D.L.gs 285/1992.

Il fermo non si applica:

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale R1;
  • ai tratti di collegamento tra le strade di cui ai sopra citati punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all' interno della zona oggetto dell' ambito di applicazione.

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito: www.ambiente.regione.lombardia.it .

Il successivo punto c) elenca le esclusioni dalle limitazioni alla circolazione ed il punto d) le deroghe dalle limitazioni alla circolazione.

Il punto e) infine dispone ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell' inquinamento, in particolare:

  • l' obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  • l' obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

L' Allegato 2 alla citata deliberazione stabilisce le misure ed i provvedimenti per il contenimento dell' inquinamento da combustione di biomasse legnose.

Al punto a) dispone il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati on altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:

  • camini aperti;
  • camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
    • rendimento energetico η >= 63%;
    • valore di emissione di monossido di carbonio (CO) <= 0,5 % in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0°C e a 1,013 bar.

Questo divieto si applica:

  • alla Zona A1 del territorio regionale, tra cui SETTIMO MILANESE;
  • a tutti del residuo territorio lombardo sotto i 300 metri di altezza s.l.m.

Il provvedimento regionale prevede infine ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell' inquinamento derivante da combustioni, in particolare, su tutto il territorio per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell' anno successivo è fatto:

  • divieto di combustione all' aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
  • divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell' abitazione o ambienti ad essa complementari:
    • cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
    • box, garage, depositi.
 
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