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Abolizione ICI abitazione principale PDF Stampa E-mail
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A decorrere da quest'anno non va più pagata l'ICI sull'abitazione principale, cioè quella di residenza



Ai sensi del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/5/2008, a decorrere dall’anno 2008 non si paga più l'ICI sull'abitazione principale, cioè quella di residenza, comprese le relative pertinenze, quali box, soffitte, cantine e simili, categoria catastale C/2 – C/6 – C/7, purché non utilizzate per attività produttive. L’ICI non deve più essere pagata anche nei seguenti casi:

  • abitazioni principali concesse in uso gratuito, con possesso del 100%, a genitori e figli, purché questi abbiano fissato lì la propria residenza anagrafica
  • abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non siano locate  
  • abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa se: abitazioni principali dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero purché non locate
  • alloggi dati in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della medesima legge
  • abitazioni di proprietà di soggetto non assegnatario della ex casa coniugale (separati/divorziati) 

 L’esclusione dal pagamento dell’imposta, per le abitazioni principali e le relative assimilazioni, non comporta l’esonero dalla presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 12 del vigente regolamento comunale ICI.  Resta tutto invariato per le altre tipologie di immobili compresi quelli rientranti nelle categorie catastali A/1 Abitazioni signorili, A/8 Ville, A/9 Castelli.


Si ricorda che l’invio in corso del bollettino è antecedente il provvedimento legislativo.
 
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