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Costituzione della Rupubblica Italiana - Art. 38.
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera".
Per informazioni sui servizi di assistenza
Sportello del Cittadino: tel 02 335091
Assistenti sociali: tel 02 33514446
INPS: 16464
I servizi ai cittadini
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