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La Carta europea dei diritti del pedone - Art. 7.
Approvata dal Parlamento Europeo nel 1988
"Il pedone ha diritto a una completa e libera mobilità che si può realizzare attraverso l'uso integrato dei mezzi di trasporto. In particolare egli ha diritto:
- a un servizio di trasporto pubblico non inquinante, capillare e attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, abili e inabili;
- alla predisposizione di infrastrutture, riservate ai ciclisti in tutto il tessuto urbano;
- all'allestimento di aree di parcheggio strutturate in modo da non incidere sulla mobilità pedonale e sulla fruibilità dei valori architettonici".
Linee urbane
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